Quotidiano Giuridico

Professionisti tra pari opportunità e conciliazione vita-lavoro, come contribuiscono il CCNL Studi professionali e la bilateralità

16/07/2026 -

Un quadro sintetico dei divari di genere nel mercato del lavoro e degli strumenti contrattuali e bilaterali che ne favoriscono il superamento nel comparto delle libere professioni

Atti persecutori: anche l'invio di un mazzo di fiori può integrare il reato

16/07/2026 - Rileva l'indebita ingerenza nella vita privata e di relazione della vittima con la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la libertà psichica (Cassazione n. 13521/2026)

Paesi sicuri e Patto UE: cosa cambia per i richiedenti asilo

16/07/2026 - Dal 12 giugno 2026 la lista comune europea e il D.L. 100/2026 ridisegnano le procedure di protezione internazionale in Italia

IPSOA Quotidiano

Due diligence (anche fiscale) per contenere i rischi del mercato dell'arte

16/07/2026 - Come avviene per ogni operazione che ha rilievo economico, anche l’acquisizione di opere d’arte dovrebbe essere effettuata solo all’esito di un’adeguata attività di due diligence, comprensiva di una puntuale analisi dei profili giuridici e degli standard propri del mercato dell’arte. È opportuno anche consultare uno specialista fiscale al fine di valutare dove effettuare l’acquisto dell’opera (considerato che alcune gallerie operano in più sedi, può risultare fiscalmente più vantaggioso acquistare da una sede piuttosto che da un’altra) nonché dove spedire e conservare le opere. Senza dimenticare di dichiarare correttamente i beni alle autorità doganali. Come avviene per ogni operazione che ha rilievo economico, anche l’acquisizione di opere d’arte dovrebbe essere effettuata solo all’esito di un’adeguata attività di due diligence, comprensiva di una puntuale analisi dei profili giuridici e degli standard propri del mercato dell’arte. È opportuno anche consultare uno specialista fiscale al fine di valutare dove effettuare l’acquisto dell’opera (considerato che alcune gallerie operano in più sedi, può risultare fiscalmente più vantaggioso acquistare da una sede piuttosto che da un’altra) nonché dove spedire e conservare le opere. Senza dimenticare di dichiarare correttamente i beni alle autorità doganali.

Imposta sulle assicurazioni al 12,5% su assistenza stradale e infortunio conducente

16/07/2026 - Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, sono soggette all’imposta sui premi del 12,5% le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2026, che ha previsto anche un acconto sul contributo SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente. La scadenza per il versamento è fissata al 16 novembre. Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, sono soggette all’imposta sui premi del 12,5% le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e relative al rischio di assistenza stradale, prescindendo dalla distinta indicazione del rischio nel documento contrattuale. Lo ha stabilito la legge di Bilancio 2026, che ha previsto anche un acconto sul contributo SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente. La scadenza per il versamento è fissata al 16 novembre.

Trasferimento dell'iscritto nell'elenco speciale in presenza dei requisiti di incompatibilità

15/07/2026 - Con il Pronto Ordini 14 luglio 2026, n. 37 il CNDCEC ha ricordato che, relativamente al dipendente del Ministero dell'Istruzione, la permanenza nell'elenco speciale è strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'elenco speciale. Con il Pronto Ordini 14 luglio 2026, n. 37 il CNDCEC ha ricordato che, relativamente al dipendente del Ministero dell'Istruzione, la permanenza nell'elenco speciale è strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'elenco speciale.

Verbale del medico fiscale ambiguo e licenziamento: la Cassazione vieta gli automatismi probatori

16/07/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza n. 226212026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10SE0003191734">sentenza n. 22621/2026</a>, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del medico fiscale conserva valore esclusivamente per i fatti effettivamente attestati e, in presenza di formulazioni ambigue, non può da solo giustificare un licenziamento. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo chiaro e univoco la condotta contestata. Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del medico fiscale conserva valore esclusivamente per i fatti effettivamente attestati e, in presenza di formulazioni ambigue, non può da solo giustificare un licenziamento. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare in modo chiaro e univoco la condotta contestata.

Trasparenza retributiva e inquadramento del lavoratore: come evitare errori

16/07/2026 - Il corretto inquadramento del lavoratore al momento dell’assunzione è un elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto alla luce dei nuovi obblighi introdotti dal decreto sulla trasparenza retributiva (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.lgs. n. 962026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001005575SOMM">D.lgs. n. 96/2026</a>). Il datore di lavoro deve, infatti, garantire parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, criterio che deve essere valutato con attenzione al fine di evitare errori e conseguenti discriminazioni. Come procedere? Quali criteri occorre utilizzare? Alcuni esempi e una check list operativa possono essere di aiuto. Il corretto inquadramento del lavoratore al momento dell’assunzione è un elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, soprattutto alla luce dei nuovi obblighi introdotti dal decreto sulla trasparenza retributiva (D.lgs. n. 96/2026). Il datore di lavoro deve, infatti, garantire parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, criterio che deve essere valutato con attenzione al fine di evitare errori e conseguenti discriminazioni. Come procedere? Quali criteri occorre utilizzare? Alcuni esempi e una check list operativa possono essere di aiuto.

Agricoltura: l'INPS chiarisce quando si perde la riduzione contributiva

15/07/2026 - Nel messaggio n. 2370 del 2026 l'INPS fornisce importanti chiarimenti sull'ambito applicativo della riduzione contributiva prevista per il settore agricolo, precisando quali violazioni delle norme sul collocamento comportano la perdita dell'agevolazione contributiva. Il documento delimita in maniera puntuale il concetto di norme sul collocamento, distinguendole dagli obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro e chiarendo che solo le violazioni riguardanti la fase di instaurazione del rapporto incidono sulla spettanza del beneficio. Nel messaggio n. 2370 del 2026 l'INPS fornisce importanti chiarimenti sull'ambito applicativo della riduzione contributiva prevista per il settore agricolo, precisando quali violazioni delle norme sul collocamento comportano la perdita dell'agevolazione contributiva. Il documento delimita in maniera puntuale il concetto di norme sul collocamento, distinguendole dagli obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro e chiarendo che solo le violazioni riguardanti la fase di instaurazione del rapporto incidono sulla spettanza del beneficio.

Errori contabili e piani di risanamento CCII: quando la correzione ha rilevanza fiscale immediata

10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. 192/2025</a> (<a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES</a>) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima. Il D.Lgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima.

Criptovalute e diritto d'uso: nuove linee guida sulla gestione del rischio fiscale

07/07/2026 - Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/07/tfc-approvate-nuove-istruzioni-mappatura-rischi-fiscali" target="_blank" title="provvedimento del 6 luglio 2026">provvedimento del 6 luglio 2026</a>, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/speciali/cooperative-compliance-riforma-fiscale" target="_blank" title="adempimento collaborativo">adempimento collaborativo</a>. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse. Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 luglio 2026, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse.

Sostenibilità: la Commissione Europea pubblica gli ESRS aggiornati

03/07/2026 - La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Bonus formazione autotrasporto: come richiedere i contributi

16/07/2026 - Le domande per il bonus formazione autotrasporto 2026 possono essere presentate dal 21 settembre al 30 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti SPA, soggetto gestore dell’incentivo. Le modalità di accesso agli incentivi destinati alla formazione professionale sono state rese note con la pubblicazione del <a target="_blank" title="Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/09/bonus-formazione-autotrasporto-2026-domande-21-settembre-30-ottobre-2026">Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2026</a>. La misura mette a disposizione 5 milioni di euro per sostenere le imprese che investono nella crescita professionale del proprio personale, favorendo l'innovazione organizzativa, la sicurezza e la competitività del comparto. Come presentare le domande? Le domande per il bonus formazione autotrasporto 2026 possono essere presentate dal 21 settembre al 30 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti SPA, soggetto gestore dell’incentivo. Le modalità di accesso agli incentivi destinati alla formazione professionale sono state rese note con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2026. La misura mette a disposizione 5 milioni di euro per sostenere le imprese che investono nella crescita professionale del proprio personale, favorendo l'innovazione organizzativa, la sicurezza e la competitività del comparto. Come presentare le domande?

Bonus elettrodomestici: ultima chiamata per il rimborso dei voucher

15/07/2026 - Pubblicato il decreto direttoriale 14 luglio 2026 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in riferimento al Bonus elettrodomestici 2025, stabilisce la scadenza per le istanze di rimborso dei venditori possono inviare le istanze entro e non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2026. La scadenza è stata così stabilita tenuto conto che tutti i voucher emessi sono scaduti o sono stati utilizzati da parte degli utenti finali e che residuano le attività relative alla gestione dei rimborsi spettanti ai venditori che hanno aderito alla presente iniziativa e considerato che alla data del 10 luglio 2026, 169 venditori aderenti alla Misura non hanno ancora presentato istanza di rimborso dei voucher relativi al contributo elettrodomestici 2025 per un ammontare totale pari ad euro 1.078.100,87 (unmilionesettantottomilacento/87). Le richieste presentate oltre tale termine non saranno pertanto liquidate. Pubblicato il decreto direttoriale 14 luglio 2026 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in riferimento al Bonus elettrodomestici 2025, stabilisce la scadenza per le istanze di rimborso dei venditori possono inviare le istanze entro e non oltre le ore 23:59 del 4 settembre 2026. La scadenza è stata così stabilita tenuto conto che tutti i voucher emessi sono scaduti o sono stati utilizzati da parte degli utenti finali e che residuano le attività relative alla gestione dei rimborsi spettanti ai venditori che hanno aderito alla presente iniziativa e considerato che alla data del 10 luglio 2026, 169 venditori aderenti alla Misura non hanno ancora presentato istanza di rimborso dei voucher relativi al contributo elettrodomestici 2025 per un ammontare totale pari ad euro 1.078.100,87 (unmilionesettantottomilacento/87). Le richieste presentate oltre tale termine non saranno pertanto liquidate.

Asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi: la CDC pubblica il bando per ottenere il contributo

15/07/2026 - La Cassa dei Dottori Commercialisti comunica l’apertura, dal 3 agosto al 3 novembre 2026, del bando per il rimborso delle spese relative ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni. Possono presentare domanda gli iscritti non titolari di pensione, salvo invalidità e superstiti, con reddito professionale 2024 non superiore a 35.000 euro; la richiesta è ammessa anche per minori in affido o collocamento provvisorio. Il rimborso è pari alla spesa documentata: fino a 1.000 euro per figlio per nidi e infanzia e fino a 500 euro per centri estivi, con soglia minima di 200 euro. È possibile richiedere entrambe le tipologie con domande distinte. In caso di superamento dello stanziamento, l’importo sarà ridotto proporzionalmente. Le domande devono essere presentate tramite i servizi online DAS (Tipologia A) e DCE (Tipologia B). La Cassa dei Dottori Commercialisti comunica l’apertura, dal 3 agosto al 3 novembre 2026, del bando per il rimborso delle spese relative ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni. Possono presentare domanda gli iscritti non titolari di pensione, salvo invalidità e superstiti, con reddito professionale 2024 non superiore a 35.000 euro; la richiesta è ammessa anche per minori in affido o collocamento provvisorio. Il rimborso è pari alla spesa documentata: fino a 1.000 euro per figlio per nidi e infanzia e fino a 500 euro per centri estivi, con soglia minima di 200 euro. È possibile richiedere entrambe le tipologie con domande distinte. In caso di superamento dello stanziamento, l’importo sarà ridotto proporzionalmente. Le domande devono essere presentate tramite i servizi online DAS (Tipologia A) e DCE (Tipologia B).

Dazi doganali e contingenti tariffari per le merci originarie degli Stati Uniti: una bussola per le imprese

16/07/2026 - Il Regolamento (UE) n. 2026/1455 del 25 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2026, interviene sulla disciplina tariffaria applicabile a determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America, prevedendo sia l’adeguamento dei dazi doganali all’importazione sia l’apertura di contingenti tariffari per specifiche categorie di prodotti. Il nuovo provvedimento comporta nuovi obblighi di compliance per le imprese così come la necessità di dotarsi di uno specifico presidio organizzativo volto ad evitare possibili errori. Cosa devono fare gli operatori? Il Regolamento (UE) n. 2026/1455 del 25 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 giugno 2026, interviene sulla disciplina tariffaria applicabile a determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America, prevedendo sia l’adeguamento dei dazi doganali all’importazione sia l’apertura di contingenti tariffari per specifiche categorie di prodotti. Il nuovo provvedimento comporta nuovi obblighi di compliance per le imprese così come la necessità di dotarsi di uno specifico presidio organizzativo volto ad evitare possibili errori. Cosa devono fare gli operatori?

Direttive UE: la Commissione europea ha avviato nuove procedure d'infrazione

15/07/2026 - La Commissione europea ha avviato nuove procedure d’infrazione nei confronti di numerosi Stati membri che non hanno notificato le misure necessarie per recepire nel diritto nazionale alcune normative europee il cui termine di attuazione è recentemente scaduto. Agli Stati interessati è stata inviata una lettera di costituzione in mora, con un termine di due mesi per rispondere e completare il recepimento; in caso di mancata azione, la Commissione potrà procedere con un parere motivato. Le carenze riguardano complessivamente quindici atti normativi non recepiti integralmente, relativi alla tutela contro azioni giudiziarie abusive, alla gestione del rischio di controparte nelle operazioni in derivati e al quadro europeo di emergenza e resilienza del mercato interno. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare con urgenza le misure necessarie per allineare la legislazione nazionale ai requisiti dell’Unione. La Commissione europea ha avviato nuove procedure d’infrazione nei confronti di numerosi Stati membri che non hanno notificato le misure necessarie per recepire nel diritto nazionale alcune normative europee il cui termine di attuazione è recentemente scaduto. Agli Stati interessati è stata inviata una lettera di costituzione in mora, con un termine di due mesi per rispondere e completare il recepimento; in caso di mancata azione, la Commissione potrà procedere con un parere motivato. Le carenze riguardano complessivamente quindici atti normativi non recepiti integralmente, relativi alla tutela contro azioni giudiziarie abusive, alla gestione del rischio di controparte nelle operazioni in derivati e al quadro europeo di emergenza e resilienza del mercato interno. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare con urgenza le misure necessarie per allineare la legislazione nazionale ai requisiti dell’Unione.

RAEE: sottoscritto l'accordo MASE–CdC RAEE per potenziare la raccolta nazionale

15/07/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sottoscritto, insieme al Centro di Coordinamento RAEE, un accordo volto a potenziare la rete nazionale dei punti di conferimento e a incrementare la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intesa consente ad aziende e istituzioni di attivare convenzioni per istituire spazi dedicati alla raccolta dei RAEE generati internamente e dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici conferiti da dipendenti e utenti. I rifiuti raccolti saranno gestiti dal CdC RAEE e avviati a corretto trattamento tramite i Sistemi Collettivi dei produttori. L’accordo promuove anche iniziative congiunte di economia circolare, campagne di sensibilizzazione e monitoraggio dei risultati. Le parti si impegnano a migliorare la capillarità della raccolta e ad aumentare i volumi di RAEE avviati a riciclo, contribuendo alla tutela ambientale e alla diffusione di modelli sostenibili di gestione dei rifiuti elettronici. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sottoscritto, insieme al Centro di Coordinamento RAEE, un accordo volto a potenziare la rete nazionale dei punti di conferimento e a incrementare la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intesa consente ad aziende e istituzioni di attivare convenzioni per istituire spazi dedicati alla raccolta dei RAEE generati internamente e dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici conferiti da dipendenti e utenti. I rifiuti raccolti saranno gestiti dal CdC RAEE e avviati a corretto trattamento tramite i Sistemi Collettivi dei produttori. L’accordo promuove anche iniziative congiunte di economia circolare, campagne di sensibilizzazione e monitoraggio dei risultati. Le parti si impegnano a migliorare la capillarità della raccolta e ad aumentare i volumi di RAEE avviati a riciclo, contribuendo alla tutela ambientale e alla diffusione di modelli sostenibili di gestione dei rifiuti elettronici.

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it